Senato della Repubblica

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Senato della Repubblica
File:Logo del Senato della Repubblica Italiana.svg
Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica
StatoItalia (bandiera) Italia
TipoCamera alta del Parlamento della Repubblica Italiana
Istituito1º gennaio 1948
PredecessoreSenato del Regno d'Italia
PresidenteMaria Elisabetta Alberti Casellati (FI) (dal 13 ottobre 2022)
VicepresidentiRoberto Calderoli (L-SP-PSd'Az)
Ignazio La Russa (FdI)
Paola Taverna (M5S)
Anna Rossomando (PD)
Ultima elezione4 marzo 2018
Gruppi politiciMaggioranza (171)

Opposizione (146)

Impiegati1 550
SedePalazzo Madama, Roma
IndirizzoPiazza Madama, 11
Sito webwww.senato.it
Senato del Regno d'Italia

Il Senato della Repubblica (spesso abbreviato semplicemente in Senato), nel sistema politico italiano, è un'assemblea legislativa che – unitamente alla Camera dei deputati – costituisce il Parlamento italiano. I due rami del Parlamento (o Camere) si rapportano secondo un sistema bicamerale perfetto, cioè svolgono in pari grado le stesse funzioni, anche se separatamente.

La Costituzione italiana, a seguito della modifica costituzionale del 1963 che ne ridusse anche la durata a 5 anni, prevede che il Senato della Repubblica sia costituito da 315 senatori eletti, 309 su base regionale e 6 in rappresentanza degli italiani residenti all'estero; è tuttavia in atto una proposta di legge costituzionale per ridurre il numero dei senatori. Il mandato elettorale dei senatori coincide con la legislatura e dura pertanto cinque anni, salvo scioglimento anticipato delle Camere da parte del Presidente della Repubblica, sentita l'opinione dei suoi presidenti.[4]

In aggiunta ai 315 senatori eletti, fanno parte del Senato come senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica, di diritto e salvo rinuncia, ed inoltre fino a cinque senatori di nomina presidenziale, ossia nominati autonomamente dai presidenti della Repubblica per altissimi meriti.[5] Dal 19 gennaio 2018 i senatori a vita sono sei, uno di diritto e cinque di nomina presidenziale, cosicché il plenum dell'assemblea è pari a 321 membri.

Sede

Lo stesso argomento in dettaglio: Palazzo Madama (Roma).

Sede del Senato della Repubblica è Palazzo Madama, a Roma, dove si riunisce sin dalla sua nascita (1948). La stessa sede aveva ospitato il Senato del Regno fin dal 1871, poco dopo lo spostamento della capitale del Regno d'Italia a Roma; sedi precedenti del Senato del Regno furono Palazzo Madama a Torino (1861-1865) e la Galleria degli Uffizi, nell'area ove sorgeva il Teatro Mediceo a Firenze (1865-1871).

Sistema di elezione

Fatti salvi i senatori a vita, i 315 componenti del Senato della Repubblica sono eletti a suffragio universale e diretto. L'elettorato attivo, ossia la possibilità di votare, è riconosciuto agli elettori che abbiano compiuto venticinque anni, quello passivo, ossia la possibilità di essere eletti, agli elettori che ne abbiano compiuti quaranta.

L'articolo 57 della Costituzione stabilisce che l'elezione dei senatori avviene su base regionale in proporzione alla popolazione residente, ma riserva in ogni caso un seggio alla Valle d'Aosta, due al Molise e almeno sette (tre dalla XIX legislatura) a ciascuna altra regione.[6][7] Ciò determina alcune differenze fra il sistema elettorale vigente per il Senato e quello applicato alle elezioni della Camera dei Deputati.

Dal 1948 al 1993 per l'elezione dei senatori è stata in vigore una legge elettorale proporzionale di collegio: ciascuna regione era ripartita in collegi uninominali, nei quali concorreva un solo candidato per lista.[8] Salvo casi eccezionali di candidati che avessero raggiunto il 65% dei voti, i seggi spettanti a ciascuna regione venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti ricevuti; nell'ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati che, nel proprio collegio, avessero ottenuto le percentuali più elevate rispetto agli altri candidati della medesima lista negli altri collegi.

Dal 1993 e sino al 2005 l'elezione dei senatori è avvenuta in base a un sistema misto, regolato dalla legge Mattarella[9]: tre quarti dei senatori erano eletti in collegi uninominali con sistema maggioritario. I seggi restanti venivano attribuiti alle liste in proporzione ai voti complessivamente ricevuti nella circoscrizione regionale, scorporando tuttavia i voti presi dai vincitori di collegio. Per la parte proporzionale, gli eletti nell'ambito di ciascuna lista venivano individuati tra i candidati sconfitti nei collegi uninominali che avessero ottenuto le percentuali più alte, secondo un sistema analogo a quello precedentemente in vigore.

Nel 2005 la legge Calderoli ha riformato le modalità di elezione dei senatori introducendo un sistema proporzionale con premio di maggioranza.[10] In ciascuna regione, di norma almeno il 60% dei seggi spettanti era attribuito alla coalizione di liste che avesse preso più voti, e i seggi restanti ripartiti tra le altre coalizioni in proporzione ai voti presi. Nell'ambito di ciascuna lista risultavano eletti i candidati secondo l'ordine di lista, senza voto di preferenza. Apposite soglie di sbarramento escludevano dalla ripartizione dei seggi le liste con risultati elettorali modesti. La prima adozione della legge Calderoli è coincisa con quella della riforma costituzione del 2003 che ha riservato sei seggi agli italiani residenti all'estero.[11]

Dopo la pronuncia di parziale incostituzionalità della legge Calderoli[12], dal 2017 è in vigore un nuovo sistema elettorale di tipo misto a prevalenza proporzionale[13]: 116 senatori sono eletti con un sistema maggioritario nell'ambito di altrettanti collegi uninominali e 193 con un sistema proporzionale su base regionale. La soglia di sbarramento, determinata tuttavia su base nazionale, esclude dalla ripartizione dei seggi le liste che ottengano meno del 3% dei voti validi. Non è ammesso il voto di preferenza, cosicché i candidati sono eletti semplicemente secondo l'ordine con il quale compaiono nella lista, né il voto disgiunto, che invalida la scheda elettorale.

Senatori a vita

Rappresentazione di una seduta del Senato romano: Cicerone denuncia Catilina, affresco del XIX secolo di Cesare Maccari
Lo stesso argomento in dettaglio: Senatore a vita (ordinamento italiano).

Per il primo comma dell'articolo 59 della Costituzione, diventano senatori di diritto e a vita i presidenti della Repubblica al termine del mandato e salvo rinuncia. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo attribuisce al presidente della Repubblica la facoltà di nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano reso lustro alla nazione per altissimi meriti nei campi sociale, scientifico, artistico e letterario. Secondo l'interpretazione attuale della norma, il numero di senatori di nomina presidenziale contemporaneamente in carica non può eccedere le cinque unità. Tuttavia, tra il 1984 e il 1991 i presidenti Pertini e Cossiga hanno dato alla norma una diversa interpretazione, nominando cinque senatori a vita ciascuno, indipendentemente da quelli superstiti nominati dai predecessori. Tutti i loro successori, da Scalfaro in poi, si sono conformati all'interpretazione iniziale, più restrittiva. La riforma costituzionale del 2019 ha definitivamente stabilito che il numero complessivo dei senatori in carica nominati dal Presidente della Repubblica non può in alcun caso essere superiore a cinque.

Dai lavori dell'Assemblea Costituente risulta che i senatori a vita sono stati inseriti in Senato per due ragioni: da una parte assicurare al Senato la partecipazione di membri particolarmente competenti e qualificati; dall'altra parte consentire la presenza in Senato di voci indipendenti dai partiti e che rappresentino qualcosa di diverso dalla politica, integrando così la rappresentanza parlamentare. Le proposte di riforma del Senato finora votate dal Parlamento e dalle commissioni di riforma costituzionale non hanno mai tentato di abolire i senatori a vita ma, piuttosto, di riformarli o ridimensionarli.

Organi parlamentari

Presidente

Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato durante la XVIII legislatura (2018 - in corso).
Lo stesso argomento in dettaglio: Presidente del Senato della Repubblica.

Il Senato è presieduto dal suo Presidente, che lo rappresenta e adempie al compito di assolvere al suo corretto funzionamento regolando l'attività di tutti i suoi organi, attraverso l'applicazione delle norme costituzionali, del regolamento e della consuetudine parlamentare. In particolare, regola il dibattito nell'aula.

Quella di Presidente del Senato è la seconda carica della Repubblica per rilievo istituzionale. Segue cioè il solo Presidente della Repubblica (e precede il Presidente della Camera, il presidente del Consiglio e il presidente della Corte Costituzionale). In base all'articolo 86 della Costituzione, il Presidente del Senato esercita anche le funzioni di presidente supplente in sostituzione del Capo dello Stato in ogni caso in cui questi non possa svolgerle.

Elezione del Presidente

All'apertura di una nuova legislatura il Senato è presieduto dal componente anagraficamente più anziano che, coadiuvato con funzione di segretari dai sei senatori più giovani, dirige i lavori sino all'elezione del nuovo presidente.

L'elezione avviene a scrutinio segreto e può richiedere sino a quattro votazioni. Nella prima, il quorum richiesto per l'elezione è la maggioranza assoluta dei componenti del Senato (ossia più della metà dei suoi componenti, contando i 315 senatori elettivi e gli eventuali senatori a vita). Se necessario si procede ad una seconda votazione con le medesime modalità della prima. Nell'eventuale terza votazione, che viene effettuata il giorno successivo, è richiesta la sola maggioranza semplice, calcolata in base ai presenti e conteggiando anche le schede bianche. Qualora non si riesca ancora ad eleggere il presidente, si procede alla quarta ed ultima votazione, di ballottaggio tra i due senatori più votati nel corso della terza: è eletto presidente chi riceve la maggioranza relativa dei voti; in caso di parità, prevale il più anziano anagraficamente.

Consiglio di presidenza

Nella seduta successiva a quella dedicata all’elezione del Presidente, l’Assemblea procede all’elezione del Consiglio di Presidenza che costituisce il vertice amministrativo del Senato della Repubblica.

Essa è presieduta dal Presidente del Senato, ed è composto da:

  • 4 vicepresidenti
  • 3 questori
  • 8 segretari
  • 1 segretario generale (senza diritto di voto)

La composizione è fatta in modo di garantire la presenza di tutti i Gruppi parlamentari, compreso il Gruppo misto, ed il rispetto dell'equilibrio tra maggioranza ed opposizione.

Il Consiglio di Presidenza, si avvale normalmente dell'attività istruttoria e propositiva del Collegio dei Questori, approva il progetto di bilancio del Senato, le variazioni degli stanziamenti ed il conto consuntivo; approva il Regolamento dell'Archivio storico e della Biblioteca; delibera le sanzioni nei confronti dei Senatori; nomina il Segretario generale ed i vice Segretari generali, su proposta del Presidente; vara i Regolamenti interni ed adotta i provvedimenti relativi al personale nei casi previsti; esamina tutte le questioni che gli siano sottoposte dal Presidente.

Il Consiglio di Presidenza rimane in carica per l'intera legislatura fino alla prima riunione della successiva legislatura.

Vicepresidenti

I quattro Vice Presidenti sostituiscono a rotazione il Presidente nella direzione dei dibattiti e nelle mansioni di rappresentanza del Senato nelle cerimonie pubbliche.

Collegio dei questori

I tre senatori Questori sovrintendono collegialmente al buon andamento dell'Amministrazione, al cerimoniale, al mantenimento dell'ordine, alla sicurezza delle sedi del Senato e al bilancio del Senato, secondo le disposizioni del presidente.

I tre senatori Questori, secondo le disposizioni del Presidente, provvedono alla sicurezza delle sedi del Senato, ai servizi del Senato ed al cerimoniale; predispongono il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del Senato; provvedono, anche singolarmente nei casi previsti dai regolamenti interni dell'Amministrazione interna, alla gestione dei fondi a disposizione del Senato

Le materie attribuite alla competenza collegiale dei Questori sono discusse in sede di Collegio, una volta alla settimana di regola. Di ogni seduta viene redatto un verbale.

Il Collegio si avvale di una segreteria alla quale sovrintende il Segretario Generale coadiuvato da un consigliere parlamentare.

La segreteria del Collegio riceve le proposte di autorizzazione di spesa e gli altri atti che debbono essere sottoposti al Collegio, provvede anche a dare comunicazione delle delibere adottate ai servizi proponenti e al Servizio di ragioneria.

Segretari

Gli otto senatori Segretari coadiuvano il Presidente nei lavori dell’Assemblea dando lettura dei testi legislativi e di altri documenti che debbano essere comunicati all’Aula, facendo l’appello nominale, verificando i risultati delle votazioni e curando la redazione del verbale delle sedute pubbliche. Il loro numero può essere aumentato nei casi previsti dal Regolamento interno[14].

Segretario generale

La figura del Segretario Generale, è prevista dall'art. 166 del Regolamento interno del Senato, ove si legge: "Gli uffici del Senato dipendono dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente".

Su proposta del Presidente del Senato il Consiglio di presidenza nomina il Segretario generale, responsabile del segretariato generale dal quale dipendono l'amministrazione, gli uffici e i servizi del Senato[15].

Il Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione ne precisa le funzioni: "Il Segretario Generale è il capo dell'Amministrazione; ne dirige l'attività e ne risponde al Presidente. Cura, secondo i principi di cui all'articolo 1, la realizzazione degli indirizzi stabiliti dai competenti organi del Senato ed emana le necessarie direttive". Inoltre, "sottopone alla firma del Presidente i decreti e tutti gli atti di competenza del Presidente stesso e vi appone, quando occorre, la propria firma; sovrintende alla conservazione degli atti e dei documenti del Senato. Riceve le proclamazioni, fatte dagli Uffici elettorali, dei Senatori eletti, coi documenti, le proteste ed i reclami relativi, nonché i documenti riguardanti la nomina dei Senatori non elettivi."

Il segretariato generale è organizzato nei seguenti uffici:

  • ufficio degli affari generali
  • ufficio per gli affari legali
  • ufficio stampa e Internet
  • ufficio organizzazione - Strategie dell'informatica
  • ufficio per la valutazione dell'azione amministrativa
  • ufficio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro
  • ufficio di segreteria del Collegio dei Senatori Questori.

L'attuale Segretario generale del Senato, in carica dal 9 febbraio 2011, è Elisabetta Serafin[16], prima donna a ricoprire tale incarico nella storia politica italiana[17].

Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, è presieduta dal presidente del Senato, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ed è composta dai presidenti dei gruppi parlamentari. Il governo è sempre informato delle riunioni della Conferenza per farvi intervenire un proprio rappresentante (art. 53, comma 3, del Regolamento interno). Ad essa compete la programmazione dei lavori (art. 53, comma 1).

il Presidente del Senato sottopone alla Conferenza il programma e il calendario dei lavori dell'Assemblea. Questo reca il numero e la data delle singole sedute, con l'indicazione degli argomenti da trattare (art. 55, comma 2).

Per l'organizzazione della discussione degli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza può determinare il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo e stabilire la data per la votazione finale (art. 55, comma 5).

Gruppi parlamentari

I senatori si organizzano in gruppi parlamentari a seconda dello schieramento politico di appartenenza. È previsto un gruppo misto per quei senatori le cui formazioni non raggiungono la consistenza di almeno 10 membri, e i senatori non iscritti ad alcuna componente. I senatori rappresentanti le minoranze linguistiche possono costituire un Gruppo composto da almeno cinque iscritti. I senatori a vita, nella autonomia della loro legittimazione, possono non entrare a far parte di alcun Gruppo.

Assemblea

L'Aula del Senato

L'Assemblea è costituita da tutti i senatori riuniti in seduta a Palazzo Madama, che organizzano il proprio lavoro secondo un calendario costituito da ordini del giorno.

Commissioni parlamentari

Lo stesso argomento in dettaglio: Commissione parlamentare.

La commissione parlamentare è un organo collegiale costiutito dai senatori previsto dall'articolo 72 della Costituzione, al quale vengono assegnati i disegni di legge prima che essi vengano discussi in sede parlamentare.

Attualmente (XVIII Legislatura) operano le seguenti commissioni permanenti:

le seguenti commissioni speciali:

le seguenti commissioni di inchiesta monocamerali:

Commissioni bicamerali

Le Commissioni bicamerali sono commissioni parlamentari previste dalla legge e composte collegialmente da Senatori e da Deputati, nel rispetto del principio di proporzionalità; se previsto dalla legge, vi deve essere assicurata anche la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari. Vengono costituite solo quando sia necessario discutere un preciso tema di rilevante importanza.[18]

Si possono distinguere in:

  • commissioni direttamente previste dalla Costituzione o da leggi costituzionali
  • commissioni d'indirizzo, vigilanza e controllo
  • commissioni consultive, istituite con legge per l’esame di specifici atti del Governo

Giunte

Lo stesso argomento in dettaglio: Giunta parlamentare.

A differenza delle commissioni parlamentari le giunte non svolgono attività legislativa né attività di indirizzo e controllo sul Governo, esse svolgono la funzione di consulenza tecnico-giuridica. I componenti delle giunte sono nominati dai Presidente del Senato. Il criterio con cui vengono scelti i componenti non è quello della proporzionalità rispetto ai gruppi parlamentari, ma della rappresentatività, oltre che quello della competenza. Esse ricoprono un fondamentale ruolo di garanzia istituzionale.[19]

Esistono tre giunte:

  • giunta per il regolamento, composta da 14 senatori più il Presidente del Senato, svolge la funzione di consulenza, specialmente riguardo ad eventuali modifiche del regolamento, o circa eventuali interpretazioni da seguire.
  • giunta per le elezioni e le immunità parlamentare, formata da 23 senatori, essa si occupa di valutare la legittimità della richiesta di arresto, o altra limitazione della libertà personale dei senatori (perquisizione personale, o domiciliare, o ispezione, etc.), e di verificare la regolarità della elezione di ogni senatore, sia per quanto riguarda i voti ottenuti dal candidato, che in merito ad eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità con il mandato senatoriale.
    • giunta provvisoria per la verifica dei poteri, convocata appositamente dal Presidente del Senato è costituita da 7 dei Senatori, membri della Giunta delle elezioni del Senato della precedente legislatura presenti alla prima seduta della nuova legislatura, chiamati a proclamare eletti i senatori candidati che subentrano agli optanti per la Camera dei deputati o ai senatori dimissionari o decaduti[14].
  • commissione per la biblioteca e per l'archivio storico, il cui compito è curare l'archivio e la Biblioteca del Senato.

Organismi interni di garanzia

Proposte di modifica della composizione e delle funzioni del Senato

Lo stesso argomento in dettaglio: Bicameralismo perfetto.

Nel 2014 fu avviato l'iter di revisione costituzionale del governo Renzi, che prevedeva una modifica all'attuale bicameralismo paritario sui poteri del Senato[20], sulle modalità di elezione riducendo i membri a 100, sulla riduzione a sette anni della carica a senatore a persone nominate dal Presidente della Repubblica (eccetto che per gli ex presidenti della Repubblica). Tuttavia la proposta di riforma fu bocciata nel referendum del 4 dicembre 2016.

Riduzione numero dei parlamentari

L’11 luglio 2019 il Senato e l’8 ottobre successivo la Camera approvarono la proposta di legge costituzionale Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari[21].

Non avendo ricevuto in ogni lettura la maggioranza dei due terzi[22] la legge è sottoposta ad approvazione tramite referendum costituzionale confermativo richiesto l'11 gennaio 2020 tramite quesito depositato in corte di Cassazione da 71 senatori[23] e deliberato il 23 gennaio successivo[24]. Il voto, originariamente previsto per il 29 marzo 2020, ha subìto un rinvio a data da destinarsi a causa del lockdown decretato a seguito della pandemia di COVID-19[25].

In caso di conferma della legge da parte del corpo elettorale, a partire dalla XIX legislatura il numero dei senatori eletti passerebbe da 315 a 200, di cui 4 eletti all'estero[26].

Note

  1. ^ Rispettivamente le componenti: LeU (5), MAIE (2) e i senatori Non Iscritti: Maurizio Buccarella, Gregorio De Falco, Saverio De Bonis, Elena Fattori, Luigi Di Marzio, Sandro Ruotolo, Liliana Segre, Mario Monti.
  2. ^ Voto favorevole dei senatori Gianclaudio Bressa, Pier Ferdinando Casini, Elena Cattaneo e Giorgio Napolitano e Astensione dei senatori del SVP e UV.
  3. ^ Rispettivamente la componente +Europa (la senatrice Emma Bonino) e i senatori Non Iscritti: Carlo Martelli, Matteo Richetti, Gianluigi Paragone, Mario Giarrusso, Lello Ciampolillo, Tommaso Cerno.
  4. ^ Nella sua stesura originale, la Costituzione prevedeva che il Senato restasse in carica sei anni, uno più della Camera. La durata dei due rami del Parlamento venne equiparata nel 1963 dopo che per due volte il Presidente della Repubblica aveva sciolto anticipatamente il Senato per assicurarne il contemporaneo rinnovo.
  5. ^ La previsione dei senatori a vita discende dall'articolo 59 della Costituzione, secondo il quale la nomina dei senatori a vita di nomina presidenziale richiede l'aver illustrato la patria per altissimi meriti in ambito sociale, scientifico, artistico o letterario. Per questo si tratta di un mandato rappresentativo, benché non elettivo.
  6. ^ Nella sua stesura originale, la Costituzione prevedeva un numero variabile di senatori: ogni regione aveva diritto a un senatore ogni 200.000 abitanti, con arrotondamento all'intero più vicino, e comunque al almeno sei senatori, salvo che la Valle d'Aosta, che ne aveva diritto a uno. La regione Molise non era ancora stata istituita. Nel 1963 il numero dei senatori elettivi venne fissato a 315.
  7. ^ Template:Cita wikisource
  8. ^ Legge 6 febbraio 1948, n. 29, su normattiva.it.
  9. ^ Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, in materia di "Ripartizione dei collegi per il Senato"
  10. ^ Legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica"
  11. ^ Legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"
  12. ^ Sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale., su cortecostituzionale.it.
  13. ^ Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Senato della Repubblica.
  14. ^ a b Regolamento interno del Senato della repuublica Italiana (PDF), su senato.it.
  15. ^ Segretariato Generale del Senato della Repubblica, su senato.it.
  16. ^ Comunicato stampa del Senato del 10 febbraio 2011 sulla nomina di Elisabetta Serafin a segretario generale del Senato, su senato.it.
  17. ^ Elisabetta Serafin nominata segretario generale del Senato, in Adnkronos, 9 febbraio 2011.
  18. ^ Sito della Camera dei Deputati, su leg16.camera.it.
  19. ^ Giocali Nacci Paolo, Il Parlamento giudice, in Giustizia e Costituzione, 1973 fasc. 1-2, pp. 103 - 107.
  20. ^ E. Rossi, Procedimento legislativo e ruolo del Senato nella proposta di revisione della Costituzione, in Le Regioni, n. 1/2015, pp. 203 ss.
  21. ^ La riduzione del numero dei parlamentari, su Dipartimento per le Riforme Istituzionali. URL consultato il 19 gennaio 2020.
  22. ^ Art. 138 della Costituzione, su senato.it.
  23. ^ Riforme: raggiunto il numero di firme per il referendum, c'è anche Lega - Politica, su Agenzia ANSA, 10 gennaio 2020. URL consultato il 19 gennaio 2020.
  24. ^ Domenico Gallo, Perché No!, su articolo21.org, 23 gennaio 2020.
  25. ^ Taglio parlamentari, su riforma decideranno le urne. Voto tra fine marzo e i primi di giugno, su ilfattoquotidiano.it, 23 gennaio 2020 (archiviato il 23 gennaio 2020).
  26. ^ Gazzetta Ufficiale, su www.gazzettaufficiale.it. URL consultato il 19 gennaio 2020.

Bibliografia

  • Rocco Ermidio: Le seconde Camere nel Diritto comparato - Aracne Editrice, 2015

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