Magistratura militare italiana

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Per Magistratura militare si intendono i magistrati dell'ordine giudiziario che si occupano dei reati militari in tempo di pace e di guerra, ordinati giudici militari presso il Tribunale militare e procuratori militari presso la Procura militare.

Cenni Storici

La Magistratura militare trova origine nelle norme vigenti nel Regno di Sardegna, e successivamete estesa al Regno d'Italia. Nel 1859 venne adottato il Codice penale militare che prevedeva delle Commissioni di inchiesta per amministrare la giustizia militare, nonché dei Tribunali militari Territoriali, da Tribunali delle Truppe e da il Tribunale Supremo di Guerra. Le Commissioni d'inchiesta avevano la funzione di istruire i procedimenti penali, raccogliere le prove e proporre eventuali sanzioni. I Tribunali militari, territoriali e di truppa, avevano il compito di giudicare. Essi erano composti da sei ufficiali in servizio, compreso il presidente. L'Ufficio del Pubblico ministero era affidato da un Avvocato fiscale militare, facente capo all'Avvocato generale militare, che svolgeva le funzioni di pubblico ministero presso il Tribunale supremo militare di guerra. Quest'ultimo era destinato a conoscere dei ricorsi in nullità contro le sentenze emanate dai tribunali militari. Nel 1869 furono approvati il Codice penale militare per l'Esercito e il Codice penale militare marittimo che stabili che il Tribunale supremo di guerra cambiasse la denominazione in Tribunale supremo di guerra e di marina e, quindi, dal 1923, la denominazione, durata fino al 1981, di Tribunale supremo militare.

Dalla loro istituzione e sino al 1915 i Tribunali militari furono retti dalle medesime disposizioni. Solo con la grande guerra si rese necessario potenziarli. Furono istituiti i tribunali di guerra in zona territoriale; quelli di corpo d'armata mobilitato; quelli d'armata, d'indipendenza o di tappa. I Tribunali marittimi già presenti furono potenziati. Furono prevsti i tribunali di piazzaforte e quelli all'estero, per un totale di oltre cento uffici giudiziari. I magistrati furono assimilati al grado militare di ufficiali, laureati in legge.

Dopo la guerra si ritorno alla situazione precedente. Fu previsto, tuttavia, un meccanismo di richiamo dei magistrati, qualora vi fosse stata la mobilitazione, per rendere immediatamente funzionanti i tribunali militari nell'ipotesi di guerra. Con R.D. 28 novembre 1935 n. 2397, vennero previsti tre gruppi: ordinario, di riserva, ausiliario. Quello ordinario e di riserva già in funzione e l'ausiliario solo in caso di mobilitazione. Il magistrato militare ha ora lo stato giuridico civile.

Con la legge 7 maggio 1981 n. 180 venne prevista una profonda riforma dell'ordinamento giudiziario militare di pace, che li ha assiililati a quelli ordinari, sottoposti alle stesse guarantige e discipline. Infatti, la legge 30 dicembre 1988 n. 561 ha istituito il Consiglio della magistratura militare quale organo amministrativo di autogoverno dei magistrati militari con compiti identici al Consiglio Superiore della Magistratura per quelli ordinari. Infine, la legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, commi da 603 a 611, ha modificato la struttura dei Tribunali, riducendoli, e il numero dei componenti del Consiglio della Magistratura Militare. La modifica si è resa necessaria per l'abolizione della leva obbligatoria che professionalizzando le Forze armate italiane aveva diminuito drasticamente il numero di militari sottoposti a questi Tribunali.

Organizzazione

L'organizzazione della giustizia militare è così configurata:

  • 9 Tribunali militari, Verona, Roma, Napoli, Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo;
  • 1 Corte militare di appello, a Roma, unica per tutto il territorio nazionale, ma con due sezioni distaccate: a Verona e a Napoli.
  • 9 Procure militari presso i Tribunali, dirette dal Procuratore militare della Repubblica;
  • 1 Procura Generale e 2 Sezioni distaccate di Procura Generale, rispettivamente presso la Corte d'appello militare e le sezioni, affidate alla direzione di un Avvocato Generale militare;
  • 1 Procura generale militare presso la Corte suprema di cassazione, quale autonomo ufficio del P.M., diretta dal Procuratore Generale militare presso la stessa Corte;
  • 1 Tribunale militare di Sorveglianza, con competenza unica su tutto il territorio nazionale e con sede a Roma.

Sono soppressi in tempo di pace numerosi organi giudiziari militari, quali Tribunali militari di bordo, Tribunali militari presso forze armate concentrate, o presso Corpi di spedizione all'estero; Tribunale supremo militare.

I Tribunali militari sono stato oggetto di una profonda riforma, da parte della legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 603 e ss., che li ha fortemente ridotti di numero e accorpati. La riforma doveva entrare in vigore il 1° luglio 2008, successivamente spostata. Questa la situazione in seguito alla riforma: i Tribunali e le Procure passano da 9 a 3, ovvero riamangono Verona, Roma e Napoli. Sono soppressi i Tribunali militari e le Procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. La competenza territoriale del Tribunale militare e la Procura militare di Verona è relativa alle regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il Tribunale militare e la Procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il Tribunale militare e la Procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le Sezioni di Corti d'appello militari di Verona e Napoli sono soppresse, e i relativi uffici della Procura Generale militare della Repubblica, sono unificate nell'unica Corte d'appello di Roma, con competenza su tutto il territorio nazionale.

Attribuzioni

Le attribuzioni e le funzioni dei Magistrati militari sono stati uniformati a quelli ordinari. Infatti, l'art. 1 della legge n. 180 del 1981 ha esteso ai magistrati militari le medesime garanzie e le stesse norme di avanzamento previste per la magistratura ordinaria. Per tale ragione, la presidenza degli organi giudiziari militari è affidata ad un magistrato militare e non più ad un ufficiale. Nei Tribunali, e nelle Corti, il collegio giudicante è stato ridotto a tre membri, e precisamente due magistrati militari ed un ufficiale presso i tribunali militari, e a cinque membri, e precisamente tre magistrati militari e due ufficiali presso le Corti militari di appello. L'attribuzione di funzioni giudicanti agli ufficiali è affidata ad un criterio di estrazione a sorte, ed è estremamente limitata a soli 2 mesi. É stato previsto, secondo le norme del codice penale militare di pace e di guerra il ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dagli organi giudiziari militari. Al fine di garantire autonomia ed indipendenza, in analogia a quanto avviene per la magistratura ordinaria, è stata abolita la dipendenza di tutto il personale della magistratura militare requirente e giudicante dal Procuratore generale militare, stabilendosi solo l'attribuzione del potere di sorveglianza sui magistrati giudicanti al Presidente della Corte militare di appello e quello sui magistrati requirenti in capo al Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello. Infine, il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 58 unità e i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

Consiglio della Magistratura Militare

Lo stesso argomento in dettaglio: Consiglio della Magistratura Militare.

Istituito dalla legge 30 dicembre 1988 n. 561 il Consiglio della Magistratura Militare, o anche CMM, era composto da:

  • 1 Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, membro di diritto,
  • 2 membri laici nominati, di concerto, dai Presidenti dei due rami del Parlamento,
  • 5 magistrati militari, uno dei quali con funzioni di cassazione, eletti da tutti i magistrati militari.

In seguito alla legge 24 dicembre 2007 n. 244, art. 2, comma 604, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare i componenti del Consiglio sono così rideterminati:

  • 1 Primo Presidente della Corte di Cassazione
  • 1 Procuratore generale militare presso la Corte di cassazione, membro di diritto;
  • 1 membro laico nominati, di concerto, dai Presidenti dei due rami del Parlamento,che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio;
  • 4 magistrati militari, uno dei quali con funzioni di cassazione, eletti da tutti i magistrati militari.

Voci correlate