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Provvedimento

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Il provvedimento, in diritto, nel significato più generale del termine, è l'atto giuridico adottato nell'esercizio di un pubblico potere, di regola tramite un procedimento, di cui è l'atto terminale. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le funzioni pubbliche - legislazione (o, più in generale, normazione), amministrazione e giurisdizione - e, conseguentemente, si distinguono provvedimenti legislativi (o, più in generale, normativi), amministrativi e giurisdizionali.

Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica[1], detta imperatività o autoritarietà o autoritatività, che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di effetti giuridici e, dunque, nella costituzione, estinzione o modificazione di situazioni giuridiche soggettive, a prescindere dal consenso dei soggetti titolari.

Nello stato di diritto, dove vige il principio di legalità, gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole potestà conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme[2]; in caso contrario il provvedimento è invalido e precisamente affetto da illegittimità. Dal principio di legalità discende la tipicità dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'ordinamento giuridico.

Provvedimento e atto normativo

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Il termine provvedimento viene frequentemente utilizzato[3] con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più soggetti determinati (i destinatari del provvedimento).

I provvedimenti così intesi si contrappongono agli atti normativi, i quali possono invece creare norme giuridiche generali (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed astratte (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, fonti del diritto. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le leggi) e i provvedimenti normativi emanati dal potere esecutivo (quali i regolamenti) o dal potere giudiziario (presenti in taluni ordinamenti).

  1. ^ G. Morri - F. Pontrandolfi - S., Tenca. L'atto ed il Provvedimento Amministrativo, in Compendio di Diritto Amministrativo. Parte IV. L'attività della pubblica amministrazione.
  2. ^ Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, Atto politico e motivazione politica. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011
  3. ^ CAVALLARO M. C., Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2015.
  4. ^ Sui limiti entro cui la legge provvedimento può muoversi, pena la sua incostituzionalità, v. Spigolature intorno all'attuale bicameralismo e proposte per quello futuro – Mondoperaio.net, aprile 2014, pagina 8, nota 20
  5. ^ La Corte europea dei diritti umani ha rilevato "che l’intervento del legislatore si era verificato in un momento in cui era pendente un procedimento giudizia- rio in cui lo Stato era parte. Essa ha così concluso che, intervenendo in maniera decisiva per orientare a suo favore l’esito imminente del procedimento in cui era parte, lo Stato ha violato i diritti dei ricorrenti sanciti dall’articolo 6": Senato della Repubblica, Servizio studi, Nota breve n. 169, giugno 2017, p. 7.
  • Vincenzo Cerulli Irelli, Corso di diritto amministrativo, Torino, Giappichelli Editore, 1997. ISBN 88-348-7225-8.

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