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Sussunzione (diritto)

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Nel diritto la sussunzione è la tecnica di ricomprendere un dato dell'esperienza concreta o della prassi all'interno di una previsione generale teoretica, dando corpo all'ipotesi teorica e facendone derivare effetti giuridici.

Nel diritto penale

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Nel diritto penale la sussunzione è un procedimento di valutazione, un giudizio, che per alcuni interpreti è lo stabilire una "somiglianza fra le note estratte dall'oggetto e altro oggetto assunto come paradigmatico di quel genere"[1]. Una norma che delinea astrattamente e aspecificamente un tipo o un genere di atti o fatti ai quali va applicato il suo disposto (fattispecie teorica), consente di sussumere sotto di essa quegli atti o fatti dell'esperienza concreta che possano essere letti come "caso specifico" storicamente materializzante l'"ipotesi astratta" che contiene, rendendoli fattispecie concreta della norma.

La sussunzione spetta a quell'operatore del diritto chiamato a verificare appunto, nell'ambito delle sue competenze, la rispondenza del caso concreto con la previsione generica. Ad esempio il giudice, riconoscendo nella fattispecie che sta specificamente esaminando quegli elementi che consentano di ascriverla a una categoria di atti o fatti genericamente previsti da una norma, nel momento in cui ravvisi che la fattispecie specifica (concreta, storica, fenomenica) verifica la fattispecie (teorica, astratta) descritta nell'assunto teorico generale, applicherà pertanto la norma al caso di specie poiché questo vi rientra, e in questo porre in correlazione pratica e teoria (con la conseguenza di dar corpo alla teoria su un caso pratico) consiste la sussunzione tipicamente intesa[2].

Nel diritto del lavoro

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Stante il noto studio effettuato da Karl Marx, il quale parlò (ma in termini filosofici) della sussunzione della forza produttiva del lavoratore sotto il capitale padronale[3], la sussunzione è oggetto di ricorrente analisi nel diritto del lavoro, nel qual ambito le sue osservazioni sono di spunto per verificare la qualificabilità giuridica degli elementi e delle parti del contratto di lavoro. A questo proposito il termine rileva specialmente nell'analisi del rapporto professionale di subordinazione[4].

  1. ^ Angelo Costanzo, I reati contro la libertà sessuale, Wolters Kluwer Italia, 2008 - ISBN 8859803209
  2. ^ Per migliore chiarezza, si consideri il caso di un individuo tratto dinanzi al giudice penale perché sorpreso a rubare: una volta definita con adeguate modalità la fattispecie del soggetto trovato a rubare, questa fattispecie concreta (uomo che ha rubato) sarà da valutare con riferimento alla regola (fattispecie astratta) che indica che rubare è vietato e che se si ruba si va soggetti a una data pena. Compito tipico del giudice è in primo luogo accertare che effettivamente l'uomo che ha di fronte abbia rubato, e una volta che ciò fosse accertato, verificare che la condotta accertata riguardi proprio la previsione generale contenuta in quella norma che vieta il furto, e se così fosse applicare la norma stessa. Il giudizio e l'apprezzamento delle due fattispecie, in realtà si compongono di elementi accessori; ad esempio, sempre restando in ambito penalistico, si devono considerare eventuali circostanze aggravanti o scriminanti, che dipendono da norme diverse, distinte, e che anche nella pratica potrebbero essere situazioni del tutto distinte dall'azione delittuosa (lo stato di necessità, per dirne una, è un riferimento di contesto che non ha relazione diretta con l'evento furtivo, poiché preesiste al moto delittuoso e non è effetto di azione dello stesso autore, sebbene possa doversi verificare se ne sussista una flagranza causativa di quest'ultima). Ma poiché si tratta di una fattispecie concreta da valutare con riferimento a ulteriori fattispecie astratte, anche per queste si opera in via sussuntiva, sia che si voglia guardare organicamente alla previsione normativa come composta della norma singola (nell'esempio: il divieto di rubare) e dei suoi correttivi di contesto (nell'esempio: le aggravanti/scriminanti), sia che si voglia guardare separatamente e una alla volta tutte le norme principali e accessorie: nel primo caso si sussumerà il furto compiuto in istato di necessità nella fattispecie teorica del "divieto di rubare in stato di necessità", nel secondo caso si avrà una serie di sussunzioni successive e separate la prima delle quali è riferita al divieto di rubare, la seconda alla graduazione della pena secondo il dato contestuale della necessità (a esser precisi, però, la prima realizza un giudizio, la seconda un apprezzamento). In entrambi i casi la sussunzione operata dal giudice riconoscerà la fattispecie concreta come ascrivibile a quella teorica, segnalerà perciò l'acclarato avveramento dell'ipotesi teorica nel fatto concreto, e si completerà con l'applicazione del disposto imperativo della norma.
  3. ^ Lo studio, nel quale Marx distingue fra una sussunzione "formale" e una "reale", si trova nel capitolo VI de Il Capitale, non pubblicato insieme agli altri e diffuso solo dopo il 1933.
  4. ^ Si vedano ad esempio:
    Giorgio Ghezzi, Umberto Romagnoli, Il rapporto di lavoro, Zanichelli, 1995 - ISBN 880809670X
    Luigi Mengoni, Mario Napoli, Il contratto di lavoro, Ed. Vita e Pensiero, 2004 - ISBN 8834319834

Voci correlate

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