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Offida (vino)

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Offida
Disciplinare DOCG
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Marche
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Offida è la denominazione di origine controllata e garantita di alcuni vini prodotti nelle provincie di Ascoli Piceno e Fermo.

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve varia a seconda della tipologia.

Pecorino e Passerina
La zona comprende l'intero territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Cossignano, Montefiore dell'Aso, Offida, Ripatransone e parte dei territori di Ascoli Piceno, Colli del Tronto, Carassai, Cupra Marittima, Grottammare, Montalto delle Marche, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montedinove, Monteprandone, Rotella, San Benedetto del Tronto, Spinetoli in provincia di Ascoli Piceno e Campofilone, Pedaso, Petritoli in provincia di Fermo.

Rosso
La zona comprende l'intero territorio dei comuni di Acquaviva Picena, Appignano del Tronto, Castel di lama, Castignano, Castorano, Cossignano, Offida, Ripatransone e parte dei territori di Ascoli Piceno, Carassai, Colli del Tronto, Grottammare, Spinetoli, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montalto Marche, Montefiore dell'Aso, Monteprandone e San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno.

L'associazione di produttori viticoli Vinea promosse in collaborazione con l'Università di Milano uno studio di zonazione dell'area dove vennero teso a valutare la vocazionalità all'ambiente piceno dei vitigni Passerina, Pecorino e Montepulciano.

Tecniche di produzione

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Vinificazione, imbottigliamento e invecchiamento devono essere effettuate nella della zona di produzione; fanno eccezione alcune ditte autorizzate alla data di approvazione del disciplinare.

È ammessa la dolcificazione.

La scelta vendemmiale è consentita soltanto verso le denominazioni di origine controllata Rosso Piceno, Falerio, Falerio Pecorino, Terre di Offida Passito, Terre di Offida Vino Santo e verso l'indicazione geografica tipica Marche IGT.

Le bottiglie, di vetro, devono segnalare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

La DOC è stata approvata con DM 23.05.2001 GU 136
La DOCG è stata riconosciuta con DM 15.06.2011 GU 149
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 30.11.2011 GU 295
  • DM DM 7.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • PM 12.07.2017

La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

uvaggio Passerina, minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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uvaggio Pecorino, minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,00%
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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uvaggio Montepulciano, minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 13,00%
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 24,00 g/l
resa massima di uva per ettaro 85 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento 24 mesi, di cui 12 in legno, più 3 mesi in bottiglia

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. ^ a b Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.